domenica 3 febbraio 2013

Centrale a biomasse tra forma e sostanza


Centrale a biomasse tra forma e sostanza

Dopo la sospensiva n. 4148 del 17/10/2012, il Consiglio di Stato in data 15/01/2013 ha pronunciato l’ordinanza n. 174/2013, sul ricorso n. 6228/2012 proposto dal Comune di Santeramo, contro la O.R.P. s.r.l. e la Regione Puglia, per la riforma della sentenza n. 01322/2012 del T.A.R. Puglia riguardante il silenzio sulla domanda di rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse.
In essa viene fissata alla data del 17/05/2013 l’udienza di discussione in camera di consiglio.
In molti sperano sia la data per scrivere finalmente la parola fine ad un sinistro progetto che si è trascinato per molti anni, tra silenzi e reticenze, inerzie e omissioni di amministratori e apparati burocratici, tra l’ondivago sostegno di alcune forze politiche prima e una dichiarata opposizione a fini propagandistici-elettorali poi.
Un progetto che ha attraversato un intero decennio: tempi burocratici così lunghi dovrebbero scoraggiare qualsiasi sano imprenditore dall’avventurarsi in simili progetti futuri, o magari desistere da quelli intrapresi.
Ai fini della completezza istruttoria, nell’ordinanza il Consiglio di Stato dispone, inoltre, che la Regione Puglia e il Comune di Santeramo, ciascuno per quanto di competenza, provvedano nel termine di trenta giorni a depositare una documentata relazione su uno specifico quesito, rilevante ai fini del decidere.
In particolare la Regione Puglia dovrà chiarire se il progetto definitivo trasmesso alla Regione il 12/12/2011 fosse adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e se risulti trasmessa all’ARPA Puglia, da parte della Regione, la documentazione integrativa prodotta dalla O.R.P. s.r.l.
Il Comune di Santeramo dovrà evidenziare se le condizioni poste al parere favorevole rilasciato con la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 15/06/2009 siano state tutte soddisfatte, essendo ad esse fatto richiamo, senza contestazioni al riguardo, nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 103 dell’01/12/2011.
Sono tre i punti dell’ordinanza in cui gli spiragli per un esito positivo del ricorso sembrano diventare dei varchi aperti: in un punto la sentenza del TAR Puglia viene già definita errata e per ben altre due volte vengono evidenziati “errores in iudicando”, con violazione dell’art. 31, commi 2 e 3 del Codice del Processo Amministrativo.  
Dopo aver rilevato nell’ordinanza sospensiva che l’appello cautelare era assistito da “fumus boni juris”, cioè che appariva fondato già da un primo e sommario esame, i magistrati del Consiglio di Stato evidenziano ora dei vizi di giudizio, errori in cui è incorso il giudice nella individuazione e nella applicazione delle norme, denunciando l’ingiustizia effettiva della sentenza.
Sperando nella definitiva soluzione della vicenda, non ci resta che evidenziare solo qualche aspetto.
Una vicenda lunga e complessa, che ha preso forma anche grazie alla malsana pratica di incentivare con soldi pubblici la produzione di energia elettrica ottenuta dalla combustione di biomasse, inverosimilmente assimilate alle energie rinnovabili, all’assenza di un piano energetico razionale sia a livello regionale che nazionale, alla pia illusione di poco lungimiranti amministratori della cosa pubblica di poter trarre benefici oggettivamente davvero esigui e per pochi, in confronto ai danni per tutto il territorio.
Una vicenda che alimentandosi di pratiche, convenzioni, delibere, silenzi, omissioni, cavilli procedurali e burocrazia, ricorsi e controricorsi ha spostato l’attenzione e il baricentro della questione soprattutto su di un piano formale: il mancato rispetto dei tempi, inadempimenti burocratici, il silenzio, il mancato rispetto di alcuni elementi del procedimento amministrativo.
Davvero un peccato se non si è sfruttato questo avvenimento per rimarcare, evidenziare, sottolineare, ribadire con vigore quello che è il cuore vero del problema, la sostanza, l’elemento principale, non solo di questo progetto, ma di tutti quelli simili che dovessero in futuro essere riproposti: la incompatibilità ambientale del progetto con il territorio della Murgia di Santeramo, area di particolare ricchezza naturalistica e dallo straordinario valore di Biodiversità, meritevole di protezione e non compatibile con insediamenti e impianti da fonti energetiche a biomasse.
Avremmo voluto ascoltare in tal senso una parola chiara e definitiva dalle Istituzioni e non solo sentir parlare di convenzioni prodromiche, conferenza di servizi, termini di scadenza dei procedimenti…
Nella sentenza del TAR Puglia leggo della posizione assunta dalla Regione Puglia che si è costituita, “eccependo preliminarmente l’improcedibilità del gravame per il venir meno dell’inerzia, stante la pendenza di verifiche tecniche da parte dell’A.R.P.A., divenute necessarie a seguito delle osservazioni pervenute da Legambiente”.
Sarà mai possibile conoscere a quali conclusioni sono giunte le verifiche dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Puglia?
Opporsi al progetto di centrale a biomassa ha significato tutelare la propria salute e tutta l’economia rurale della Murgia. 
Rileggo con incredulità sempre maggiore quanto è dichiarato nella deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2003, n. 1296 , “Accordo di Programma per la realizzazione di un impianto di generazione di energia elettrica da 10 MW con combustione di biomasse, lungo la S.P. 160 – via Appia alla c.da Alessandriello-Montefungale nel Comune di Santeramo in Colle (BA). Ditta O.R.P. s.r.l”, sottoscritto dall’allora Sindaco di Santeramo e dal Presidente della Regione:
<<Appare opportuno ricordare che in alcune specie poste al vertice delle catene alimentari, quali il Grillaio e il Lanario, possono verificarsi nell’organismo aumenti della concentrazione di sostanze pericolose tali da provocare dannosi fenomeni di magnificazione biologica>>.
Solo due osservazioni.
Il Falco Grillaio, specie molto protetta a livello comunitario, non solo è il migliore bioindicatore della qualità ambientale della nostra Murgia, ma ha anche determinato la nascita di tutto il sistema di protezione ambientale di cui gode questo territorio: si deve principalmente alla presenza significativa del Falco Grillaio l’individuazione delle aree IBA, dei siti ZPS e SIC.
La magnificazione biologica, o biomagnificazione, non riguarda solo il grillaio, ma tutta la catena alimentare. E’ un fenomeno di accumulo di sostanze nocive lungo una catena alimentare. Quanto più è lunga la catena tanto è più alta la concentrazione di sostanze nocive.
Ad ogni anello della catena la concentrazione della sostanza aumenta e tende ad accumularsi in determinate zone. Molti inquinanti organici persistenti (POP persistent organic polluttants) sono liposolubili e per questo motivo si riscontrano nel tessuto adiposo, mentre altri inquinanti, come ad esempio il mercurio ed i suoi derivati, preferiscono il tessuto sanguigno e per questo motivo tendono ad accumularsi nel fegato.
Chi ha sponsorizzato simili progetti sul territorio di Santeramo ha di certo inventato il miglior spot pubblicitario per i prodotti della nostra terra, per il pane, il latte e le carni della Murgia.

Vittorio Dinielli









Nessun commento:

Posta un commento